The statute of the Association is only available in Italian.

Titolo I: Sede e scopo

Art. 1 – Descrizione, sede, durata

La Società Italiana di Economia Pubblica (Siep), associazione culturale che si colloca nell’ambito scientifico proprio della Società Italiana di Economia, si caratterizza come depositaria e continuatrice della tradizione italiana di Scienza delle Finanze.

L’Associazione ha sede in Pavia. Con delibera dell’Assemblea dei soci tale sede può essere trasferita altrove.

L’Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Finalità

L’Associazione – che ha la forma di associazione libera ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile – non ha fini di lucro e si propone di:

a) organizzare riunioni scientifiche sui temi dell’Economia Pubblica e, in particolare, una conferenza ufficiale dell’Associazione in concomitanza con l’Assemblea ordinaria;

b)  promuovere e di organizzare studi, ricerche, inchieste, anche di carattere interdisciplinare, sui temi dell’Economia Pubblica;

c)  partecipare con propri rappresentanti alle riunioni scientifiche che si tengono in Italia e all’estero e di promuovere lo scambio e i rapporti con enti di ricerca e studiosi stranieri di Economia Pubblica;

d)  favorire tutte le iniziative dirette a facilitare la ricerca scientifica nel campo dell’Economia Pubblica e a diffonderne i risultati.

Titolo II: Soci

Art. 3 – Soci

Possono essere soci dell’Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che abbiano interesse al raggiungimento degli scopi dell’Associazione e presentino domanda di ammissione nei modi previsti dal presente statuto.

Art. 4 – Soci individuali e collettivi

I soci dell’Associazione possono essere individuali o collettivi. I soci individuali sono le persone fisiche che abbiano interesse allo sviluppo scientifico nel campo disciplinare dell’Associazione specificato nell’art. 1 del presente Statuto e che abbiano versato la quota associativa.

I soci individuali si distinguono nelle seguenti categorie: soci ordinari e soci emeriti. Questi ultimi sono nominati tra le persone che hanno reso un particolare contributo agli studi di Economia Pubblica e all’Associazione, su motivata proposta di almeno nove soci ordinari, approvata dall’Assemblea dei soci con la maggioranza dei partecipanti al voto. La relativa votazione è a scrutinio segreto.

I soci collettivi sono le persone giuridiche, gli Istituti, gli Enti, i Centri di ricerca interessati alle finalità dell’Associazione specificate nell’art. 2 del presente Statuto, ammessi su domanda, che abbiano versato la quota associativa.

Con il versamento della quota, il richiedente si impegna a partecipare alla vita associativa, ad accettare le norme dello Statuto, a osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea.

La divisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i soci in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell’Associazione, in quanto il rapporto associativo è disciplinato in modo uniforme, nel rispetto dei principi di democraticità e uguaglianza. Ciascun socio ha diritto di partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione nei termini previsti dal presente Statuto ed è esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa. Ciascun socio collettivo partecipa con un rappresentante.

Per lo svolgimento della vita sociale è dovere e responsabilità di tutti i soci informare il Segretario Generale dell’indirizzo di posta elettronica da utilizzare per la corrispondenza con l’Associazione al momento dell’iscrizione e a ogni successivo cambiamento.

Art. 5 – Ammissione

L’ammissione dei soci individuali e collettivi è soggetta a delibera da parte del Consiglio Direttivo dell’Associazione.In caso di diniego da parte del Consiglio Direttivo, l’interessato può chiedere che la propria domanda sia sottoposta all’Assemblea, che delibera in via definitiva.

Art. 6 – Quote associative

I soci sono tenuti al versamento della quota associativa annuale, che viene determinata dal Consiglio Direttivo. I soci emeriti sono esentati dal versamento della quota associativa, ma hanno gli stessi diritti dei soci ordinari.

Le quote associative possono essere stabilite in modo differenziato per particolari finalità e per favorire la partecipazione dei giovani studiosi, senza tuttavia prevedere alcuna differenza di trattamento tra i soci in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell’Associazione.

La quota associativa annuale decorre dal 1° settembre al 31 agosto dell’anno successivo e deve essere pagata entro il 31 dicembre dell’anno di decorrenza.

L’esercizio dei diritti sociali spetta nei termini previsti dal presente Statuto ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa. È garantita l’uniformità del rapporto e delle modalità associative, volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo. Le quote associative non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

I soci possono versare la quota associativa annuale in forma anticipata per uno o più esercizi sociali successivi, beneficiando di una riduzione rispetto alla somma delle singole quote annuali. L’importo della quota annuale e delle eventuali quote pluriennali scontate è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo e comunicato ai soci entro il termine per il rinnovo. Il versamento anticipato non attribuisce diritti aggiuntivi né priorità rispetto agli altri soci, né garantisce la permanenza automatica del socio per l’intero periodo coperto, restando ferme le cause di recesso o esclusione previste dal presente statuto. In caso di cessazione del rapporto associativo prima della scadenza del periodo anticipato, le quote versate non sono rimborsabili.

Il diritto di voto, attivo e passivo, è esercitato da tutti i soci, di qualsiasi categoria, che siano in regola con il pagamento della quota associativa, abbiano la maggiore età, nonché, per l’elettorato passivo, abbiano anche i requisiti previsti all’art.17 del presente statuto.

Art. 7 – Decadenza ed esclusione

La qualità di socio si perde:

a) per mancato versamento della quota associativa annuale. I soci decaduti per mancato pagamento della quota associativa annuale possono riacquisire il titolo e i diritti dei soci versando la quota dell’anno di decorrenza;

b) per esclusione decisa dal Consiglio Direttivo in caso di comportamento contrario agli scopi dell’Associazione o per indegnità. Il socio escluso può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.

Titolo III: Organi dell’Associazione

Art. 8 – Organi

Sono organi dell’Associazione:

1) l’Assemblea dei soci;

2) il Consiglio Direttivo;

3) il Presidente;

4) il Segretario Generale;

5) il Collegio dei Revisori.

Tutti gli organi elettivi (Consiglio Direttivo, Presidente, Segretario Generale, Collegio dei Revisori) durano in carica tre anni.

Le cariche sociali non prevedono alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate preventivamente autorizzate dal Segretario Generale.

L’elezione degli organi amministrativi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo nei termini previsti dal presente statuto.

Art. 9 – Assemblea dei soci

L’Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci in regola con il versamento delle quote associative. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione e si riunisce in adunanza ordinaria almeno una volta all’anno e in adunanza straordinaria a seguito di decisione del Consiglio Direttivo o di richiesta di almeno un terzo dei soci.

L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione con lettera inviata per posta elettronica, contenente l’ordine del giorno e l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione in prima e in seconda convocazione, almeno quindici giorni prima. Le adunanze dell’Assemblea sono valide in prima convocazione con l’intervento di almeno la metà dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti. Le votazioni si svolgono per alzata di mano oppure per appello nominale. Si voterà a scrutinio segreto nei casi previsti dallo Statuto. Nell’Assemblea ciascun socio, compresi i soci collettivi, ha diritto a esprimere un singolo voto e non può farsi rappresentare mediante delega.

Di ogni adunanza assembleare viene redatto apposito verbale, controfirmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Art. 10 – Assemblea ordinaria

L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio presentato dal Consiglio Direttivo con apposita relazione, unitamente a quella del Collegio dei Revisori.

Essa inoltre provvede a:

– eleggere gli organi sociali;

– deliberare sulla sede annuale della Riunione scientifica e della Riunione intermedia;

– deliberare sulle modifiche del presente Statuto;

– approvare gli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;

– deliberare sullo scioglimento e sulla liquidazione dell’Associazione, nonché sulla devoluzione del suo patrimonio;

– deliberare sull’ammissione all’Associazione di nuovi soci nei casi previsti dal presente statuto;

– deliberare su tutte le altre materie di sua competenza a norma di legge e del presente statuto e sugli argomenti ad essa sottoposti dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice-Presidente, dal Segretario Generale, da quattro Consiglieri e dal Presidente uscente.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

– la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, secondo gli indirizzi programmatici approvati dall’Assemblea dei soci;

– la nomina, al suo interno, del Vice-Presidente;

– l’ammissione all’Associazione di nuovi soci;

– l’esclusione dei soci;

– la redazione annuale del bilancio.  A questo scopo, il Consiglio sottopone all’Assemblea ordinaria, insieme alla bozza di bilancio preventivo e- al conto consuntivo dell’anno precedente, una relazione illustrativa che contiene il programma delle iniziative proposte per il conseguimento degli scopi dell’Associazione e i risultati dell’attività svolta;

– la determinazione delle quote associative;

– su proposta del Segretario Generale, la deliberazione sulle spese dell’Associazione, secondo le voci contenute nel bilancio, sui compensi da erogare a terzi per le prestazioni fatte a favore della medesima, e su eventuali quote di partecipazione per i soci a eventi ed attività organizzate dall’Associazione.

Art. 12 – Convocazione e funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento prolungati, dal Vice-Presidente, con lettera inviata per posta elettronica contenente l’ordine del giorno delle materie da trattare, spedita almeno dieci giorni prima della riunione. In caso di urgenza, è ammessa la convocazione con un preavviso di almeno tre giorni.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale la deliberazione votata dal Presidente.

Art. 13 – Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell’Associazione, ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio con facoltà di conferire procure, presiede le adunanze dell’Assemblea dei soci. In caso di assenza o di impedimento prolungati del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente. In caso di assenza o impedimento prolungati anche del Vice-Presidente, le funzioni di Presidente sono esercitate dal membro del Consiglio Direttivo con maggiore anzianità associativa.

Art. 14 – Segretario Generale

Il Segretario Generale provvede a eseguire le deliberazioni del Consiglio Direttivo e sovrintende all’ordinaria amministrazione dell’Associazione. Il Segretario Generale è anche il Segretario verbalizzante dell’adunanza dell’Assemblea dei soci. In assenza del Segretario Generale, l’Assemblea dei soci provvede a individuare un Segretario verbalizzante.

Art. 15 – Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea. Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente. Il Collegio dura in carica tre anni. Il Collegio vigila sull’amministrazione dell’Associazione, controllandone i conti e riferendo all’Assemblea ordinaria con apposita relazione allegata alla bozza di bilancio e al conto consuntivo.

Titolo IV: Elezione degli organi sociali

Art. 16 – Elettorato attivo

L’elettorato attivo è composto dai soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa.

Art. 17 – Elettorato passivo

Tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa, non soggetti a provvedimenti disciplinari e che abbiano partecipato con continuità alle iniziative dell’Associazione, possono candidarsi alle cariche sociali ed essere eletti come Presidente, Segretario Generale, membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori. Il requisito di continuità nella partecipazione si intende soddisfatto come segue: per il Presidente, almeno 10 anni negli ultimi 15; per il Segretario Generale e i membri del Consiglio Direttivo, almeno 6 anni negli ultimi 10; per i membri del Collegio dei Revisori, almeno 3 anni negli ultimi 5.

I requisiti richiesti per l’elettorato passivo devono essere dichiarati dal candidato al momento della presentazione della candidatura e verificati dal Consiglio Direttivo prima della votazione. Eventuali situazioni di incompatibilità, conflitto di interessi o mancanza dei requisiti comportano l’impossibilità di assumere o mantenere la carica, previa deliberazione motivata del Consiglio Direttivo. Il candidato escluso può proporre appello in sede di Assemblea straordinaria.

Art. 18 – Modalità di voto

Tutti gli organi elettivi della Siep sono eletti con votazione telematica a scrutinio segreto.

Art. 19 – Procedure elettorali

Entro il mese di marzo dell’anno di scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo indice le elezioni, informando i soci circa le modalità e i tempi di presentazione delle candidature e svolgimento della votazione. Le candidature sono presentate dai soci entro il mese di aprile. Le elezioni si tengono entro il mese di giugno.

Il Presidente e il Segretario Generale sono eletti con suffragio della maggioranza dei votanti. Per l’elezione ciascun votante ha diritto di esprimere una preferenza per il Presidente e una per il Segretario Generale.

I membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori sono eletti in base al maggior numero di preferenze. Per l’elezione ciascun votante ha diritto di esprimere due preferenze per i membri del Consiglio Direttivo, due per il Collegio dei Revisori e una per i membri supplenti del Collegio dei Revisori.

Il Vice-Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo con la maggioranza assoluta dei componenti.

Il Presidente non è immediatamente rieleggibile nella medesima carica ma riveste la carica di Consigliere nel triennio successivo. I Consiglieri, incluso il Vice-Presidente, non possono ricoprire più di due mandati consecutivi.

Nelle votazioni che richiedono la maggioranza dei votanti, le situazioni di eventuale parità tra candidati sono risolte sulla base dei seguenti criteri:

  • è data precedenza al socio con maggiore anzianità associativa da intendersi come numero di quote annuali versate;
  • a parità di anzianità associativa, è data precedenza al socio del genere meno rappresentato tra gli altri componenti eletti;
  • in caso di ulteriore parità, è data precedenza al socio anagraficamente più giovane.

Art. 20 – Procedure supplettive Qualora per qualsiasi motivo si renda vacante un posto nel Consiglio Direttivo, incluso quello di Segretario Generale, il Consiglio indice una nuova elezione per la copertura dei posti vacanti secondo le procedure indicate nell’art. 19. Non si dà luogo a nuova elezione se il Consiglio Direttivo è nel suo ultimo anno di mandato e contemporaneamente rimane in carica la maggioranza dei membri del Consiglio stesso. Nel caso di vacanza della carica di Presidente, subentra pro tempore il Vice-Presidente.

Titolo V: Patrimonio

Art. 21 – Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote associative, dai beni e dalle attività della medesima, da contributi e da ogni altra elargizione, in beni e in denaro, ordinaria e straordinaria fatta a favore dell’Associazione, nonché da lasciti, donazioni, eredità che eventualmente dovessero pervenire all’Associazione.

Il patrimonio è altresì costituito dalle entrate derivanti da attività economiche eventualmente realizzate in conformità alle finalità istituzionali dell’Associazione.

Art. 22 – Esercizio sociale

L’esercizio sociale va dal 1° settembre al 31 agosto dell’anno successivo. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo procede alla formazione del rendiconto economico e finanziario, che è approvato dall’Assemblea, da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il rendiconto è depositato presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione e ogni associato, previa richiesta scritta, può prenderne visione.

Art. 23 – Divieti

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Titolo VI: Disposizioni finali

Art. 24 – Modifiche statutarie

Le modifiche al presente statuto devono essere proposte dal Consiglio Direttivo o richieste da almeno un terzo dei soci. Per la loro approvazione è richiesta una delibera dell’Assemblea a maggioranza dei votanti.

Art. 25 – Scioglimento dell’Associazione

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dalla maggioranza dei votanti in una adunanza straordinaria dell’Assemblea appositamente convocata. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità identiche o analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo in vigore, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 26 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.