The statute of the Association is only available in Italian.

Titolo I: sede e scopo

Art.1 – La Società italiana di Economia Pubblica, associazione culturale che si colloca nell’ambito scientifico proprio della Società Italiana degli Economisti, si caratterizza come depositaria e continuatrice della tradizione italiana di Scienza delle Finanze.

L’Associazione ha sede in Pavia.

Con delibera del Consiglio Direttivo tale sede può essere trasferita altrove.

L’Associazione ha durata illimitata.

Art.2 – L’Associazione, che ha la forma di associazione libera ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, non ha fini di lucro e si propone:

a) di promuovere e di organizzare studi, ricerche, inchieste, anche di carattere interdisciplinare, sui temi dell’economia pubblica;

b) di organizzare riunioni scientifiche sui suddetti temi; in particolare, una conferenza ufficiale dell’Associazione in concomitanza con l’Assemblea ordinaria;

c) di partecipare con propri rappresentanti alle riunioni scientifiche che si tengono in Italia e all’estero e di promuovere lo scambio e i rapporti con enti di ricerca e studiosi stranieri di economia pubblica;

d) di favorire tutte le iniziative atte a facilitare la ricerca scientifica nel campo dell’economia pubblica e a diffonderne i risultati.

Titolo II: soci

Art.3 – Possono essere soci dell’Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che abbiano interesse al raggiungimento degli scopi dell’Associazione e presentino domanda di ammissione nei modi previsti dal presente Statuto.

Art.4– I soci dell’Associazione si distinguono in “individuali”, “collettivi” ed “emeriti”.

La divisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i soci in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell’Associazione. Ciascun socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione nei termini previsti dal presente Statuto ed è esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa. Ciascun socio collettivo partecipa con un rappresentante.

Per aderire all’Associazione occorre avanzare domanda scritta e firmata, indirizzata al Presidente. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e la disciplina relativa, a osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea e a partecipare alla vita associativa.

Sono ammessi all’Associazione in qualità di soci individuali le persone fisiche che abbiano interesse allo sviluppo scientifico nel campo disciplinare dell’Associazione specificato nell’art. 1 del presente Statuto e che abbiano pagato la quota associativa.

Sono ammessi all’Associazione in qualità di soci collettivi le persone giuridiche, gli Istituti, Enti, Centri di ricerca interessati ai fini dell’Associazione specificati nell’art. 1 del presente Statuto e che abbiano pagato la quota associativa.

Le domande di ammissione dei soci individuali e dei soci collettivi sono soggette a verifica da parte del Consiglio Direttivo dell’Associazione. Nel caso di parere negativo all’ammissione da parte del Consiglio Direttivo, l’aspirante socio può sottoporre di nuovo domanda di ammissione direttamente all’Assemblea dei soci.

Hanno comunque diritto a diventare soci individuali, a seguito di domanda, i professori e ricercatori universitari afferenti al raggruppamento disciplinare che fa capo alla Scienza delle Finanze. 

I soci emeriti sono nominati su motivata proposta di almeno nove soci individuali, approvata dall’Assemblea dei soci con la maggioranza dei partecipanti al voto. La relativa votazione è fatta a scrutinio segreto.

Per lo svolgimento della vita sociale è dovere e responsabilità di tutti i soci informare il Segretario generale dell’indirizzo di posta elettronica da utilizzare per la corrispondenza con l’Associazione al momento dell’iscrizione e a ogni successivo cambiamento.

Art.5 – I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, che viene determinata dal Consiglio Direttivo.  Le quote associative possono essere stabilite distintamente per le diverse categorie di soci, ma senza tuttavia prevedere alcuna differenza di trattamento tra i soci in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell’Associazione.

Il diritto di voto, attivo e passivo, è in particolare esercitato da tutti i soci, di qualsiasi categoria, che abbiano la maggiore età e che siano in regola con il pagamento delle quote associative. In particolare, tali soci hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti e per l’elezione degli organi dell’Associazione.

La quota associativa annuale decorre dal 1° settembre al 31 agosto dell’anno successivo e deve essere pagata entro il 31 dicembre dell’anno di decorrenza.

L’esercizio dei diritti sociali spetta nei termini previsti dal presente Statuto ai soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota associativa. E’ garantita l’uniformità del rapporto e delle modalità associative, volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo. Le quote associative non sono trasferibili, a eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art.6 – La qualità di socio si perde:

a) per mancato pagamento della quota associativa per due anni consecutivi;

b) per esclusione decisa dal Consiglio Direttivo in caso di comportamento contrario agli scopi dell’Associazione o per indegnità.

Il socio escluso può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.

I soci decaduti per mancato pagamento di due o più quote associative annuali possono riacquistare il titolo e i diritti di soci pagando la quota dell’anno di decorrenza e l’80% di due quote associative di cui è stato omesso il pagamento.

Il Consiglio Direttivo può esonerare dal pagamento della quota associativa i soci che si trovino in particolari condizioni di anzianità accademica.

Titolo III: organi dell’Associazione

Art.7 – Sono organi dell’Associazione:

1) l’Assemblea dei soci

2) il Consiglio Direttivo

3) il Presidente

4) il Segretario generale

5) il Collegio dei Revisori.

Art.8 – L’Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci che siano in regola con il pagamento delle quote associative.

Art.9 – L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione e si riunisce in adunanza ordinaria almeno una volta all’anno e in adunanza straordinaria a seguito di decisione del Consiglio Direttivo o di richiesta di almeno un terzo dei soci.

L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione con lettera inviata per posta elettronica, contenente l’ordine del giorno e l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione in prima e in seconda convocazione, spedita almeno 15 giorni prima. L’Assemblea elegge il segretario per l’adunanza tra i soci presenti.

Le adunanze dell’Assemblea sono valide in prima convocazione con l’intervento di almeno la metà dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti.

Le votazioni si svolgono per alzata di mano oppure per appello nominale. Si voterà a scrutinio segreto nei casi previsti dallo Statuto.

Ciascun socio, compresi i soci collettivi, ha diritto in Assemblea ad un singolo voto e non può farsi rappresentare mediante delega.

Di ogni adunanza assembleare viene redatto apposito verbale, controfirmato dal Presidente e dal segretario verbalizzante.

Art.10 – L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio ad essa sottoposto con propria relazione dal Consiglio Direttivo, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori. Essa inoltre provvede a:

– eleggere gli organi dell’Associazione;

– deliberare sulle modifiche del presente Statuto;

– approvare gli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;

– deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;

– deliberare su tutte le altre materie di sua competenza a norma di legge e del presente Statuto e sugli argomenti ad essa sottoposti dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea può eleggere uno o più Presidenti onorari dell’Associazione.

Art.11– Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario generale, da quattro Consiglieri e dal Presidente uscente. Esso dura in carica tre anni.

L’elezione degli organi amministrativi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo nei termini previsti dal presente Statuto.

Il Presidente e il Segretario generale sono eletti dall’Assemblea a scrutinio segreto con suffragio della maggioranza dei votanti. Se questa non viene raggiunta, in seconda votazione è sufficiente la maggioranza relativa. Gli altri componenti del Consiglio sono eletti dall’Assemblea con suffragio della maggioranza relativa dei votanti. Per la loro elezione ciascun votante ha diritto di esprimere due preferenze. Il Vice-Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo con la maggioranza assoluta dei componenti. Il Presidente non è immediatamente rieleggibile nella medesima carica. I Consiglieri, incluso il Vice-Presidente, non sono eleggibili più di due volte consecutive.

Per il primo triennio i membri del Consiglio sono nominati nell’atto costitutivo.

Art.12 – Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

– la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, secondo gli indirizzi programmatici approvati dall’Assemblea dei soci;

– la nomina, al suo interno, del Vice Presidente;

– l’ammissione all’Associazione di nuovi soci;

– l’esclusione dei soci;

– la redazione annuale del bilancio.  A questo scopo, il Consiglio sottopone all’Assemblea ordinaria, insieme alla bozza di bilancio preventivo e al conto consuntivo dell’anno precedente, una relazione illustrativa che contiene il programma delle iniziative proposte per il conseguimento degli scopi dell’Associazione e i risultati dell’attività svolta;

– la determinazione della quota associativa annuale;

– su proposta del Segretario generale, il Consiglio Direttivo delibera altresì sulle spese dell’Associazione, secondo le voci contenute nel bilancio, sui compensi da erogare a terzi per le prestazioni rese a favore della medesima, e su eventuali quote di partecipazione per i soci a eventi e attività organizzati dall’Associazione, incluse quelle per la partecipazione alla conferenza ufficiale annuale.

La carica di consigliere non prevede alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.13– Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento prolungati, dal Vice-Presidente, con lettera inviata per posta elettronica contenente l’ordine del giorno delle materie da trattare, spedita almeno dieci giorni prima della riunione. In casi di urgenza è ammessa la convocazione con un preavviso di almeno tre giorni.

Il Consiglio delibera validamente con la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale la deliberazione votata dal Presidente.

Art.14 – Il Presidente del Consiglio Direttivo è Presidente dell’Associazione, ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio con facoltà di conferire procure.

Egli presiede le adunanze dell’Assemblea dei Soci.

In caso di assenza o di impedimento prolungati del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente.

Art.15 – Il Segretario generale provvede ad eseguire le deliberazioni del Consiglio Direttivo e sovrintende all’ordinaria amministrazione dell’Associazione.

Art.16 – Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea con voto limitato (due voti per i membri effettivi e un voto per quello supplente). Essi durano in carica tre anni. Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente.

Il Collegio vigila sull’amministrazione dell’Associazione, controllandone i conti e riferendo all’Assemblea ordinaria con apposita relazione allegata alla bozza di bilancio e al conto consuntivo.

Titolo IV: patrimonio

Art.17 – Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote associative, dai beni e dalle attività della medesima, da contributi e da ogni altra elargizione, in beni e in denaro, ordinaria e straordinaria fatta a favore dell’Associazione, nonché da lasciti, donazioni, eredità che eventualmente dovessero pervenire all’Associazione.

Il patrimonio è, altresì, costituito dalle entrate derivanti da attività economiche eventualmente realizzate in conformità alle finalità istituzionali dell’Associazione.

Art.18 – L’esercizio sociale va dal 1° settembre al 31 agosto dell’anno successivo; alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla formazione del rendiconto economico e finanziario, che dovrà essere approvato dall’Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione e ogni socio, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art.19– E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Titolo V: modifiche dello Statuto

Art.20 – Le modificazioni al presente Statuto devono essere proposte dal Consiglio Direttivo o richieste da almeno un terzo dei soci. Per la loro approvazione è richiesta una delibera dell’Assemblea a maggioranza dei votanti. E’ ammesso il voto per posta elettronica.

Titolo VI: scioglimento dell’Associazione e disposizioni finali

Art.21 – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dalla maggioranza dei votanti in una adunanza straordinaria dell’Assemblea appositamente convocata.  

In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità identiche o analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.22 – Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.

Art.23 – Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua approvazione in Assemblea.